Qual è il confine tra illecito professionale contestato e reato già accertato? Quali elementi consentono di distinguere le fattispecie di esclusione previste all’art. 98, comma 3, lettere g) e h) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)? E quale impatto ha questa differenza operativa sulla valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico?
Gravi illeciti professionali nel Codice Appalti: il parere del MIT
A queste domande ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3621 del 23 giugno 2025, ha chiarito i confini applicativi tra le due fattispecie, offrendo indicazioni utili per orientare l’attività delle stazioni appaltanti.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 e la nuova disciplina in materia di “illecito professionale grave”, le amministrazioni si trovano a gestire una normativa più articolata, che impone valutazioni puntuali e motivazioni più stringenti. In particolare, le lettere g) e h) del comma 3 dell’art. 98 assumono un ruolo centrale nei casi di reati rilevanti ai fini della moralità professionale.
Il quesito affrontato dal MIT
La richiesta di chiarimenti indirizzata al MIT verte sulla corretta interpretazione delle lettere g) e h) dell’art. 98, comma 3. Più precisamente, si chiede come distinguere tra:
- la contestata commissione di reati (lett. g);
- e la contestata o accertata commissione di determinati reati, tra cui i delitti societari di cui agli artt. 2621 e seguenti del codice civile (lett. h, punto 3).
Il nodo interpretativo riguarda anche i mezzi di prova indicati al comma 6:
- per la lettera g), bastano il rinvio a giudizio o il decreto che dispone il giudizio;
- per la lettera h), si richiedono la condanna definitiva, il decreto penale irrevocabile, la condanna non definitiva o provvedimenti cautelari reali o personali.