Il raffronto con l’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
Rispetto al precedente Codice dei contratti, l’art. 98 introduce una valutazione più sfumata e graduata dell’illecito professionale:
- distingue in modo puntuale tra reati contestati e reati accertati;
- amplia i mezzi di prova valutabili (es. provvedimenti cautelari, condanne non definitive);
- rafforza il principio di discrezionalità tecnica, imponendo però una motivazione puntuale su tre elementi: gravità dell’illecito, incidenza sull’affidabilità e adeguatezza delle prove.
Un cambiamento rilevante riguarda, ad esempio, i reati societari ex artt. 2621 e 2622 c.c. (false comunicazioni sociali): nel sistema previgente erano causa di esclusione solo in caso di condanna definitiva; oggi, invece, possono rilevare già nella fase di contestazione (lett. g) o in presenza di condanne non definitive (lett. h), purché supportate da elementi probatori adeguati.