blumatica successioni legittime testamentarie e miste

Gravi illeciti professionali nel Codice Appalti: il MIT sulle differenze tra le lettere g) e h) dell’art. 98

Con il parere n. 3621/2025, il MIT chiarisce i criteri interpretativi per distinguere tra illecito professionale contestato e reato accertato nell’ambito delle cause di esclusione dalle gare

di Redazione tecnica - 23/07/2025

Il raffronto con l’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016

Rispetto al precedente Codice dei contratti, l’art. 98 introduce una valutazione più sfumata e graduata dell’illecito professionale:

  • distingue in modo puntuale tra reati contestati e reati accertati;
  • amplia i mezzi di prova valutabili (es. provvedimenti cautelari, condanne non definitive);
  • rafforza il principio di discrezionalità tecnica, imponendo però una motivazione puntuale su tre elementi: gravità dell’illecito, incidenza sull’affidabilità e adeguatezza delle prove.

Un cambiamento rilevante riguarda, ad esempio, i reati societari ex artt. 2621 e 2622 c.c. (false comunicazioni sociali): nel sistema previgente erano causa di esclusione solo in caso di condanna definitiva; oggi, invece, possono rilevare già nella fase di contestazione (lett. g) o in presenza di condanne non definitive (lett. h), purché supportate da elementi probatori adeguati.

© Riproduzione riservata
I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.