Lettere g) e h): due livelli diversi di accertamento
La distinzione tra le due lettere dipende dal livello di accertamento del reato e, quindi, dal grado di incidenza sulla valutazione dell’affidabilità.
Nel caso della lettera g), ci troviamo davanti a una contestazione formale: non c’è ancora un accertamento definitivo, ma vi è l’avvio di un procedimento penale fondato su elementi ritenuti sufficienti dall’autorità giudiziaria. È il caso, ad esempio, di un rinvio a giudizio, di un decreto penale che dispone il giudizio o di provvedimenti cautelari. La stazione appaltante può considerare queste circostanze come indizi di un possibile grave illecito professionale, a condizione che motivi adeguatamente sull’impatto che tale situazione ha sull’affidabilità dell’operatore.
Diversamente, la lettera h) riguarda situazioni già accertate o giuridicamente più gravi: si parla di condanna definitiva, decreto penale irrevocabile, condanna non definitiva o misure cautelari. Inoltre, questa disposizione si applica solo a una serie tassativa di reati (ad es. falso in bilancio, reati tributari, bancarotta, reati urbanistici), che il legislatore ha ritenuto particolarmente lesivi dell’interesse pubblico nei contratti.
In sintesi, la distinzione tra le due lettere dipende essenzialmente dal grado di certezza giuridica in merito alla commissione del reato. In particolare:
- lettera g): si attiva in caso di contestazione documentata del reato, in fase iniziale del procedimento penale;
- lettera h): richiede una forma di accertamento giudiziario, anche non definitivo, e si riferisce a un elenco tassativo di reati connotati da particolare rilevanza economico-professionale.