Impianti fotovoltaici in area agricola: illegittimo il divieto del Comune all'installazione

L'amministrazione non può esercitare la potestà regolamentare in materia riservata alla competenza statale e regionale, disciplinando direttamente l’idoneità delle aree all’insediamento di impianti FER

di Redazione tecnica - 13/06/2025

La decisione del TAR

Il TAR ha accolto il ricorso, giudicando fondata l’impugnazione della NTA. In particolare, il Collegio ha affermato che:

  • il Comune ha esercitato una potestà regolamentare in materia riservata alla competenza statale e regionale, disciplinando direttamente l’idoneità delle aree all’insediamento di impianti FER, senza avere tale competenza;
  • i Comuni non possono vietare in via generalizzata l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole solo in base alla destinazione urbanistica, né possono farlo in via regolamentare;
  • la disciplina in materia di localizzazione degli impianti FER è articolata su base statale e regionale, con criteri omogenei da adottare con decreto ministeriale (art. 20, comma 1 del d.lgs. n. 199/2021);
  • la regolazione comunale si pone in contrasto anche con il diritto dell’Unione europea, in particolare con il Regolamento (UE) 2022/2577, che qualifica gli impianti FER come “di interesse pubblico prevalente”, imponendo una valutazione strettamente proporzionale delle eventuali limitazioni normative.

La questione del PUA e del principio di edificazione diretta

Inoltre, il TAR ha richiamato l’art. 6, comma 9-bis del d.lgs. n. 28/2011: anche in presenza di un PUA prescritto dagli strumenti urbanistici, se l’impianto è localizzato in area idonea ex lege, la PAS consente comunque l’edificazione diretta.

Il richiamo operato dal Comune alla necessità di attuare preventivamente il comparto con piano pubblico è stato ritenuto in contrasto con la norma nazionale, che deroga espressamente a tali vincoli in presenza di PAS su aree idonee.

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