Impianti fotovoltaici in area agricola: illegittimo il divieto del Comune all'installazione
L'amministrazione non può esercitare la potestà regolamentare in materia riservata alla competenza statale e regionale, disciplinando direttamente l’idoneità delle aree all’insediamento di impianti FER
La decisione del TAR
Il TAR ha accolto il ricorso, giudicando fondata l’impugnazione della NTA. In particolare, il Collegio ha affermato che:
- il Comune ha esercitato una potestà regolamentare in materia riservata alla competenza statale e regionale, disciplinando direttamente l’idoneità delle aree all’insediamento di impianti FER, senza avere tale competenza;
- i Comuni non possono vietare in via generalizzata l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole solo in base alla destinazione urbanistica, né possono farlo in via regolamentare;
- la disciplina in materia di localizzazione degli impianti FER è articolata su base statale e regionale, con criteri omogenei da adottare con decreto ministeriale (art. 20, comma 1 del d.lgs. n. 199/2021);
- la regolazione comunale si pone in contrasto anche con il diritto dell’Unione europea, in particolare con il Regolamento (UE) 2022/2577, che qualifica gli impianti FER come “di interesse pubblico prevalente”, imponendo una valutazione strettamente proporzionale delle eventuali limitazioni normative.
La questione del PUA e del principio di edificazione diretta
Inoltre, il TAR ha richiamato l’art. 6, comma 9-bis del d.lgs. n. 28/2011: anche in presenza di un PUA prescritto dagli strumenti urbanistici, se l’impianto è localizzato in area idonea ex lege, la PAS consente comunque l’edificazione diretta.
Il richiamo operato dal Comune alla necessità di attuare preventivamente il comparto con piano pubblico è stato ritenuto in contrasto con la norma nazionale, che deroga espressamente a tali vincoli in presenza di PAS su aree idonee.
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