Impugnazione atti di gara: il TAR sul dies a quo
Con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici sono cambiati i termini di decorrenza per impugnare gli atti di gara. Vediamo quali sono
Il quadro normativo di riferimento
Sono diverse le norme del nuovo Codice dei Contratti che rilevano nell’interpretazione del TAR e che possono essere così sintetizzate:
Art. 36: Norme procedimentali e processuali in tema di accesso
- comma 1: gli atti presupposti all’aggiudicazione (offerta, verbali, dati) devono essere resi disponibili a tutti gli operatori non esclusi tramite piattaforma digitale.
- comma 2: per i primi cinque operatori in graduatoria, anche le rispettive offerte vanno rese reciprocamente accessibili.
- comma 9: il termine di impugnazione dell'aggiudicazione e dell'ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre comunque dalla comunicazione di cui all'articolo 90.
Articolo 90 - Informazione ai candidati e agli offerenti
La stazione appaltante deve comunicare entro 5 giorni dall’adozione la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro; l’aggiudicazione; i motivi di esclusione, la data di stipula del contratto e, contestualmente, rendere disponibili gli atti via piattaforma.
Art. 209 - Modifiche al codice del processo amministrativo
L’articolo novella l’art. 120 del c.p.a. e al comma 2 dispone che per l'impugnazione degli atti il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni.
Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti:
- dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici;
- oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice;
- per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara che siano autonomamente lesivi, il termine decorre dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85 del codice dei contratti pubblici.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO