Impugnazione atti di gara: il TAR sul dies a quo

Con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici sono cambiati i termini di decorrenza per impugnare gli atti di gara. Vediamo quali sono

di Redazione tecnica - 10/06/2025

Il quadro normativo di riferimento

Sono diverse le norme del nuovo Codice dei Contratti che rilevano nell’interpretazione del TAR e che possono essere così sintetizzate:

Art. 36: Norme procedimentali e processuali in tema di accesso

  • comma 1: gli atti presupposti all’aggiudicazione (offerta, verbali, dati) devono essere resi disponibili a tutti gli operatori non esclusi tramite piattaforma digitale.
  • comma 2: per i primi cinque operatori in graduatoria, anche le rispettive offerte vanno rese reciprocamente accessibili.
  • comma 9: il termine di impugnazione dell'aggiudicazione e dell'ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre comunque dalla comunicazione di cui all'articolo 90.

Articolo 90 - Informazione ai candidati e agli offerenti

La stazione appaltante deve comunicare entro 5 giorni dall’adozione la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro; l’aggiudicazione; i motivi di esclusione, la data di stipula del contratto e, contestualmente, rendere disponibili gli atti via piattaforma.

Art. 209 - Modifiche al codice del processo amministrativo 

L’articolo novella l’art. 120 del c.p.a. e al comma 2 dispone che per l'impugnazione degli atti il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni.

Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti:

  • dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici;
  • oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice;
  • per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara che siano autonomamente lesivi, il termine decorre dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85 del codice dei contratti pubblici.
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