Analisi tecnica
Entrando nel dettaglio dell’atto di segnalazione dell’Anticorruzione, viene denunciato che le modifiche al D.Lgs. n. 39/2013 sono avvenute tramite atti normativi eterogenei, senza un disegno sistemico (problematica che in realtà investe tutti i settori).
Emblematico il caso dell’abrogazione del comma 2 dell’art. 7, che ha eliminato i divieti di conferimento in ambito locale per chi ha ricoperto cariche politiche, lasciando però intatto il comma 1 relativo all’ambito regionale: una disparità irragionevole, già denunciata anche dopo la sentenza n. 98/2024.
Modifiche recenti hanno, inoltre, ristretto il campo di applicazione solo ad alcune tipologie di incarichi dirigenziali (ex art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001 e art. 110 TUEL), escludendo molte situazioni in cui il conflitto d’interesse è altrettanto concreto.
Una delle proposte più significative riguarda l’estensione della disciplina ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione (es. capi di gabinetto), che pur non ricoprendo formalmente incarichi dirigenziali, influenzano le scelte gestionali e operative. L’ANAC propone di integrare l’art. 1, comma 2, lett. i) del d.lgs. 39/2013 inserendo tali figure tra gli “incarichi amministrativi di vertice”.
L’evoluzione normativa recente ha riaperto la possibilità che un dirigente in servizio ricopra incarichi politici, in evidente contrasto con il principio di distinzione (art. 4, co. 4, d.lgs. 165/2001). Si assiste quindi a una sovrapposizione di ruoli che mina la neutralità della PA.