La sentenza del Tribunale
Il Tribunale ha quindi ritenuto legittima l’installazione dell’ascensore, anche se comportante il taglio parziale di una rampa e la riduzione della pedata, con alcune importanti precisazioni:
- l’innovazione è consentita se volta a migliorare la fruibilità dell’edificio, specie in funzione dell’eliminazione delle barriere architettoniche;
- non è necessario il consenso unanime, essendo sufficiente la delibera approvata con le maggioranze dell’art. 1136 c.c., comma 2 o 5, in funzione della natura dell’intervento;
- il taglio delle scale è ammissibile, purché resti garantito l’uso delle stesse da parte degli altri condòmini, anche se con qualche sacrificio;
- non vi è violazione dell’art. 1120 c.c. se la modifica non impedisce il godimento essenziale della scala.
La sentenza fa riferimento a consolidata giurisprudenza di legittimità, che ammette interventi anche incisivi sulle parti comuni, purché proporzionati, giustificati da interessi meritevoli e non impeditivi del diritto altrui.