Conclusioni
ANAC ha ritenuto pienamente legittima la richiesta dell'OE, chiudendo quindi il parere con un doppio richiamo:
- non conformità dell’operato della stazione appaltante, in quanto la proroga non è stata comunicata secondo le modalità previste dalla legge e dalla lex specialis;
- invito formale a disporre una nuova proroga “di durata ragionevole”, pubblicata con tutte le forme previste, fatto salvo il ricorso all’autotutela sull’intera procedura.
Si ribadisce così che, in caso di interventi tecnici sulle piattaforme digitali o di modifiche alla tempistica di gara, è necessario osservare scrupolosamente tutte le forme di pubblicità previste. Solo così si possono garantire la parità di trattamento tra gli operatori economici e l’effettiva apertura del mercato alla concorrenza.
La semplice pubblicazione sul sito istituzionale non basta: la trasparenza non è una formalità, ma un presupposto essenziale della legittimità delle procedure.