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Malfunzionamento piattaforma di gara: ANAC interviene sulle garanzie partecipative

Il richiamo dell'Autorità: in caso di criticità tecniche, la Stazione Appaltante deve garantire parità di trattamento e massima partecipazione, pubblicando la proroga con le stesse modalità previste per il bando

di Redazione tecnica - 27/07/2025

Il parere dell’Autorità

Il parere rappresenta un’ulteriore conferma dell’orientamento consolidato dell’ANAC, secondo cui l’accesso paritario alle procedure di gara è condizione imprescindibile per il rispetto della concorrenza.

Nel valutare la questione, l’Autorità ha rilevato due profili fondamentali:

  • il malfunzionamento della piattaforma MePA: inizialmente non era possibile caricare integralmente i documenti richiesti a pena di esclusione dal Capitolato d’Oneri, come i costi della manodopera o della sicurezza. Solo successivamente è stata aggiunta una funzione per il caricamento aggiuntivo.
  • la proroga non è stata adeguatamente pubblicizzata: l’avviso di proroga, pubblicato unicamente sul sito istituzionale dell’ente il giorno stesso della scadenza originaria, non è stato accompagnato da comunicazioni tramite piattaforma “Acquistinretepa” né da PEC, come invece previsto dalla lex specialis.

Il parere richiama espressamente due norme del Codice Appalti:

  • l’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, che obbliga le stazioni appaltanti a garantire la partecipazione anche in caso di malfunzionamenti della piattaforma, eventualmente sospendendo e prorogando i termini;
  • l’art. 92, che consente la pubblicazione di rettifiche anche sul sito istituzionale, ma solo nei limiti e alle condizioni previste dalla norma.

Nel caso in esame, l’ANAC ha rilevato che la proroga costituiva una modifica sostanziale e, come tale, doveva seguire le stesse forme di pubblicità adottate per il bando iniziale (“principio del contrarius actus”). L’omessa comunicazione via piattaforma o PEC ha dunque generato una disparità di trattamento, violando i principi di concorrenza e massima partecipazione.

Inoltre, l’Autorità ha ritenuto infondato il rilievo della stazione appaltante secondo cui l’invio di una PEC sarebbe stato “un aggravio sproporzionato”, considerando il valore dell’appalto e il numero dei concorrenti.

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