Mancata firma digitale: il Consiglio di Stato sulla validità della firma autografa
Nonostante l'importanza della digitalizzazione l’obiettivo primario delle Amministrazioni resta l’individuazione dell’offerta migliore nel rispetto della legalità e dell’efficienza, senza sacrificare inutilmente partecipazione e concorrenza
Ok alla firma analogica, se esprime identità univoca dell'OE
In primo grado, il TAR aveva rigettato il ricorso, ritenendo sufficiente, ai fini della validità dell’offerta, la sottoscrizione autografa in formato PDF con documento allegato.
Una tesi confermata anche dai giudici d’appello, secondo cui:
- la firma analogica con documento d’identità scansionato, caricata in piattaforma, costituisce modalità ammissibile ed equipollente alla firma digitale, in forza dell’art. 65 del CAD;
- la legge di gara presentava ambiguità, poiché l’allegato 3 prevedeva espressamente la possibilità di sottoscrizione autografa, non coerente con quanto richiesto dal disciplinare (firma digitale);
- in presenza di clausole ambigue, deve prevalere l’interpretazione che favorisca la massima partecipazione, anche per evitare esclusioni irragionevoli fondate su formalismi non sostanziali.
Inoltre, è stato riconosciuto che il contenuto dell’offerta era chiaramente imputabile al costituendo RTI, e non vi era incertezza sulla riconducibilità delle dichiarazioni alla volontà dei componenti.
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