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Cause di esclusione e rapporto sulla parità di genere: il MIT chiarisce l’ambito di applicazione

Il MIT (parere n. 3697/2025) chiarisce che la mancata trasmissione del rapporto sulla situazione del personale comporta l’esclusione automatica anche per gli appalti non finanziati con fondi PNRR o PNC.

di Redazione tecnica - 09/10/2025

Quadro normativo di riferimento

Il Codice dei contratti pubblici, all’art. 94, elenca le cause di esclusione automatica degli operatori economici. La lettera c) del comma 5 limita l’obbligo alla partecipazione a gare finanziate con risorse del Regolamento (UE) 240/2021 e del Regolamento (UE) 241/2021, cioè quelle connesse al PNRR e al PNC.

Il D.Lgs. n. 209/2024 ha, però, inserito all’art. 57, comma 2-bis, un rinvio espresso all’allegato II.3, che disciplina i criteri di selezione e i requisiti di partecipazione, estendendo la portata di tali obblighi “a prescindere dal finanziamento utilizzato”.

L’art. 1 dell’allegato II.3 al Codice dei contratti stabilisce, infatti, che l’obbligo di produrre il rapporto sulla situazione del personale riguarda tutti gli operatori economici tenuti alla sua redazione in base all’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, quindi tutte le imprese con più di 50 dipendenti.

In questo modo, il principio di parità di genere e la trasparenza nelle politiche del personale diventano requisiti strutturali di partecipazione, e non più condizionati alla provenienza dei fondi.

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