Quadro normativo di riferimento
La regola di prevalenza dell’espressione in lettere trova origine nella normativa storica in materia di lavori pubblici (art. 5 L. 14/1973, art. 90 d.P.R. 554/1999, art. 119 d.P.R. 207/2010) e, sebbene non più espressamente prevista nel d.lgs. n. 36/2023, continua a essere inserita nelle lex specialis come clausola di stile.
Tuttavia, come sottolineato dal Consiglio di Stato, la lex specialis non può essere letta in modo isolato, ma deve essere coordinata con le regole civilistiche di interpretazione del contratto (artt. 1362–1366 c.c.), che costituiscono il riferimento obbligato anche per l’interpretazione dell’offerta economica:
- l’art. 1362 c.c. impone di ricercare la reale volontà del dichiarante;
- l’art. 1363 c.c. richiede di valutare l’atto nel suo insieme, in modo sistematico;
- l’art. 1366 c.c. sancisce l’obbligo di interpretare secondo buona fede oggettiva, evitando formalismi contrari all’intento dell’autore dell’atto.
Queste regole, di rango superiore rispetto a un atto amministrativo come il disciplinare di gara, trovano oggi un naturale raccordo con i principi generali del nuovo Codice dei contratti pubblici quali:
- il principio del risultato (art. 1), che orienta tutta l’attività contrattuale verso l’efficacia e il conseguimento dell’interesse pubblico;
- il principio della fiducia (art. 2), che impone alle amministrazioni di presumere la correttezza degli operatori e di collaborare lealmente con essi;
- e il principio di buona fede, che attraversa sia la fase di affidamento sia quella di esecuzione, imponendo comportamenti coerenti e proporzionati.
In questa prospettiva, il formalismo cede il passo a un diritto amministrativo contrattuale fondato sulla leale collaborazione e sulla conservazione dell’efficacia degli atti, che rappresentano oggi la vera bussola interpretativa.