Costi della manodopera: l'art. 41, comma 14 del Codice Appalti
Nel valutare la questione, il TAR si è soffermato sulla corretta lettura dell’art. 41, comma 14, chiarendo che: “I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso”, ma ciò non significa che possano essere esclusi dall’importo complessivo dell’offerta.
Al contrario, devono essere analiticamente indicati e – se oggetto di ribasso – giustificati puntualmente, con particolare attenzione alla congruità rispetto ai minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva.
Ciò significa che il ribasso sulla manodopera è consentito e che per scorporo dalla base di gara si intende la previsione secondo cui, in accordo con l’ultimo periodo del co. 14 dell’art. 41, il relativo importo va indicato nell'offerta e in caso di ribasso sarà assoggettato a verifica di congruità.
Tale lettura è conforme:
- alla ratio della norma, che tutela il lavoro e la trasparenza della formazione del prezzo;
- ai principi generali di par condicio e di concorrenza;
- alla giurisprudenza amministrativa, che da tempo sottolinea l’obbligo di motivazione nei casi di ribasso sulla manodopera.
Vediamo quali risvolti ha avuto l'interpretazione della norma nel caso in esame.