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Offerta economica: il TAR sullo scorporo dei costi della manodopera

Il no del giudice amministrativo alla sanabilità dell'offerta tramite il reintegro del costo complessivo della manodopera previsto dalla stazione appaltante

di Redazione tecnica - 19/08/2025

La sentenza del TAR

Secondo quanto previsto dalla norma, i giudici hanno spiegato che:

  • l’offerta economica deve comprendere anche i costi della manodopera, che – pur indicati separatamente – concorrono alla determinazione del valore economico complessivo;
  • non è possibile scorporare i costi della manodopera e “sottrarli” all’offerta, dichiarando un importo parziale: ciò integra una violazione del principio di immodificabilità dell’offerta, impedendo qualsiasi integrazione postuma in fase di verifica;
  • il ribasso può riguardare anche i costi della manodopera, ma in tal caso deve essere motivato in base a una più efficiente organizzazione aziendale, come previsto espressamente dal comma 14 dell’art. 41.

Il ricorso è stato quindi respinto. In particolare, l’esclusione dell’ATI è stata ritenuta legittima, chiarendo alcuni passaggi fondamentali per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti:

  • non è consentita una formulazione “parziale” dell’offerta, che non comprenda i costi della manodopera nell’importo complessivo.
  • il ribasso sulla manodopera è ammesso, ma richiede giustificazioni dettagliate, fondate su elementi organizzativi concreti.
  • l’errore nella formulazione dell’offerta non è sanabile, né può essere corretto con riferimento all’intento dichiarato o al comportamento della stazione appaltante.
  • il disciplinare conforme all’art. 41, comma 14, è pienamente legittimo, anche laddove imponga la dichiarazione analitica dei costi in una sezione separata dell’offerta.
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