La sentenza del TAR
Secondo quanto previsto dalla norma, i giudici hanno spiegato che:
- l’offerta economica deve comprendere anche i costi della manodopera, che – pur indicati separatamente – concorrono alla determinazione del valore economico complessivo;
- non è possibile scorporare i costi della manodopera e “sottrarli” all’offerta, dichiarando un importo parziale: ciò integra una violazione del principio di immodificabilità dell’offerta, impedendo qualsiasi integrazione postuma in fase di verifica;
- il ribasso può riguardare anche i costi della manodopera, ma in tal caso deve essere motivato in base a una più efficiente organizzazione aziendale, come previsto espressamente dal comma 14 dell’art. 41.
Il ricorso è stato quindi respinto. In particolare, l’esclusione dell’ATI è stata ritenuta legittima, chiarendo alcuni passaggi fondamentali per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti:
- non è consentita una formulazione “parziale” dell’offerta, che non comprenda i costi della manodopera nell’importo complessivo.
- il ribasso sulla manodopera è ammesso, ma richiede giustificazioni dettagliate, fondate su elementi organizzativi concreti.
- l’errore nella formulazione dell’offerta non è sanabile, né può essere corretto con riferimento all’intento dichiarato o al comportamento della stazione appaltante.
- il disciplinare conforme all’art. 41, comma 14, è pienamente legittimo, anche laddove imponga la dichiarazione analitica dei costi in una sezione separata dell’offerta.