La decisione del TAR
Nel caso di specie, la puntuale indicazione del prezzo offerto ha reso evidente l’intento negoziale dell’aggiudicataria, eliminando ogni incertezza sulla proposta economica.
Proprio per queste ragioni il TAR ha chiarito che:
- l’indicazione del prezzo finale consente, tramite una semplice operazione matematica, di ricostruire la percentuale di ribasso;
- non sussiste quindi un vizio sostanziale tale da alterare la regolarità dell’offerta;
- la giurisprudenza più recente esclude il “rilievo invalidante” di errori agevolmente riconoscibili ed emendabili senza ricorrere a elementi esterni all’offerta;
- la stazione appaltante ha l’onere di ricercare l’effettiva volontà del concorrente, potendo correggere gli errori materiali immediatamente percepibili.
Su quest’ultimo punto, il tribunale campano ha richiamato il più recente orientamento della giurisprudenza secondo cui: “È onere della stazione appaltante, in presenza di errore materiale nella formulazione dell'offerta, di ricercare l'effettiva volontà del concorrente, come nel caso in cui, mediante il ricorso ad una mera operazione matematica, effettuata sulla base degli altri elementi contenuti nell'offerta economica, si possa procedere alla correzione dell'errore materiale stesso; ciò tanto più quando la correzione dell'errore materiale, rilevabile immediatamente senza necessità di particolari verifiche o interpretazioni del relativo dato, non sia in grado di comportare alcuna modifica dell'offerta globalmente intesa. Deriva da quanto rilevato che non è ragionevolmente ravvisabile alcuna incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta economica, assoggettabile ad una mera operazione di rettifica del dato numerico non corretto”.