Crediti per anzianità di iscrizione alla CCIAA
Un primo elemento premiale riguarda la storicità dell’impresa. L’art. 5, comma 2 del D.M. 132/2024 prevede che in funzione degli anni di iscrizione alla CCIAA possano essere riconosciuti fino a 10 crediti aggiuntivi.
Non si tratta però di un’attribuzione automatica del punteggio massimo: la tabella allegata prevede una progressione incrementale. La nota INL chiarisce che, ad esempio, un’impresa iscritta da 10 anni riceve 3 crediti; se l’anno successivo l’anzianità sale a 11, i crediti salgono a 5.
Per le imprese italiane, il dato viene acquisito direttamente dalle banche dati camerali. Per le imprese straniere, invece, è richiesto che il legale rappresentante autodichiari l’anzianità. Particolare attenzione è dedicata ai professionisti operanti nei cantieri, che non sono obbligati all’iscrizione alla CCIAA: per questi soggetti, come gli archeologi, vale l’anzianità della partita IVA o l’iscrizione alla gestione separata.
Il principio cardine è la non cumulabilità dei crediti: se una nuova attestazione consente un punteggio superiore, questo sostituisce il precedente, non si somma.