Verifica informazioni e responsabilità
33) Considerato che nel paragrafo “Contenuti informativi della patente” della circolare n. 4 del 23/09/2024 è riportato che possono accedere alle informazioni contenute nella patente all’interno della piattaforma, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori che operano nei cantieri temporanei o mobili, queste figure potranno incorrere in una specifica responsabilità qualora in cantiere venisse rilevata e contestata l’assenza di uno o più requisiti in capo alla ditta o al lavoratore autonomo?
Ai sensi dell’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 in capo al committente o responsabile dei lavori è posto il solo obbligo di verifica del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto e la verifica va effettuata al momento dell’affidamento dei lavori. Ai sensi dell’art. 27, comma 2 “il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445(…)” e, dunque, secondo quanto disposto dall’art. 76 del menzionato decreto, la responsabilità penale è dei soggetti (legale rappresentante della società) che rilasciano dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso.