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Patente cantieri: tutte le nuove FAQ dell'INL

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro aggiorna la sezione con i chiarimenti sull'obbligo di patente a crediti per soggetti che operano nei cantieri edili

di Redazione tecnica - 02/08/2025

Iscrizione imprese straniere

35) In merito alle imprese stabilite in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, ai fini del rilascio della patente quali sono i documenti corrispondenti ai requisiti richiesti?

Si rappresenta che, al fine del rilascio della patente a crediti, per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE possono presentare, tramite il medesimo portale INL, la richiesta di rilascio della patente, autodichiarando il possesso dei documenti corrispondenti a quelli previsti, ovvero:

  • iscrizione CCIA: inteso come iscrizione in un registro delle imprese nel proprio Stato membro qualora sia previsto nel proprio Stato membro;
  • DURC: presentazione della certificazione A1, attraverso il relativo modello, equivalente al possesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
  • DURF: inteso come regolarità fiscale secondo la normativa vigente nel proprio Stato membro;

Con riferimento alle ulteriori autocertificazioni/autodichiarazioni specificatamente riferite alla materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (adempimento obbligo formativi, possesso del DVR e designazione RSPP), considerato che anche alle imprese UE che operano in Italia si applica la normativa italiana (D.Lgs. n. 81/2008), le imprese o il lavoratore autonomo dovranno dichiarare di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa citata.

38) Alcune società hanno sede legale in un paese UE e sede secondaria in Italia. Risulta necessario richiedere la patente a crediti per entrambe le sedi, dato che hanno P.Iva differenti? Inoltre, nel caso siano necessarie n. 2 patenti, questo è richiesto anche nel caso in cui non ci siano lavoratori dipendenti assunti nella sede secondaria italiana?

Si rappresenta che i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Conseguentemente la società riconducibile alla P.Iva che opera fisicamente nei cantieri deve essere dotata di patente a crediti, anche nel caso in cui non abbia dipendenti. Al contrario, qualora la società anche senza dipendenti non operi fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, non ha l’obbligo del possesso della patente a crediti.

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