Il parere del MIT
Ed è sulla base di questo impianto che il Supporto Giuridico del MIT, con il parere dell'11 dicembre 2025, n. 3892, ha affrontato in modo diretto la questione se un soggetto diverso dal RUP, dal progettista e dal direttore dei lavori possa redigere una perizia di variante.
Secondo l’interpretazione fornita, la redazione delle perizie di variante segue un iter procedurale preciso e non derogabile, che coinvolge esclusivamente le figure individuate dal Codice.
In particolare:
- il Direttore dei lavori fornisce al RUP l’ausilio tecnico necessario per gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la variante e propone le modifiche;
- il RUP coordina il procedimento e assume la responsabilità delle determinazioni conseguenti;
- il Progettista originario può essere coinvolto nei casi in cui la variante comporti modifiche progettuali sostanziali.
L’analisi tecnica: perché non può intervenire un soggetto “terzo”
Secondo quanto specificato nel parere, un professionista che non ha partecipato alle fasi precedenti dell’appalto:
- non possiede una conoscenza diretta del progetto e delle sue specifiche tecniche;
- non ha consapevolezza delle problematiche emerse in corso d’opera, né del contesto esecutivo in cui la variante si inserisce;
- non garantisce quella continuità tecnica e amministrativa che è essenziale per valutare correttamente l’opportunità, la necessità e la proporzionalità delle modifiche;
- non è titolare delle responsabilità procedurali che il Codice attribuisce in modo puntuale alle figure della fase esecutiva.
Il nuovo Codice, infatti, costruisce un sistema coerente in cui la competenza tecnica non è astratta, ma strettamente collegata all’effettivo coinvolgimento nell’esecuzione del contratto.
La perizia di variante non è un atto “delegabile” a chiunque abbia competenze professionali, ma un passaggio che presuppone una responsabilità diretta e continuativa sull’opera.
Le possibili eccezioni: solo in caso di sostituzione formale
Il parere ammette una sola ipotesi residuale: l’impedimento o la sostituzione delle figure originarie.
Anche in questo caso, però:
- il nuovo soggetto deve essere formalmente incaricato dalla stazione appaltante;
- deve subentrare nel ruolo previsto dal Codice (direzione lavori o progettazione);
- deve assumere integralmente le relative responsabilità procedurali e tecniche.
Non è quindi configurabile un incarico “esterno” limitato alla sola redazione della perizia, sganciato dal ruolo e dalle responsabilità tipiche della fase esecutiva.