Pertinenze e Superbonus: la prova grava sul proprietario
L’intricata nozione giuridica di “pertinenza” può portare le Entrate a mettere in dubbio il corretto inquadramento dell’edificio e, dunque, la corretta quantificazione del bonus fruito.
La nozione di pertinenza
L’art. 817 cc. stabilisce che “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”. Si comprende quindi che la destinazione a pertinenza deve essere caratterizzata dal requisito della durevolezza, intesa nel senso che, pur non essendo necessarie la perpetuità e la permanenza, il rapporto pertinenziale tra la res accessoria e quella principale non può essere né occasionale né temporaneo.
Per poter essere inteso come pertinenziale, il vincolo tra il bene immobile principale e quello secondario deve contemporaneamente essere caratterizzato dai seguenti due presupposti:
- Un obiettivo carattere di strumentalità funzionale rispetto al bene principale per un migliore uso di quest’ultimo (presupposto oggettivo);
- L’avvenuta manifestazione della volontà del proprietario della cosa principale diretta a porre la pertinenza in un rapporto di asservimento (presupposto soggettivo).
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