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Pertinenze e Superbonus: la prova grava sul proprietario

L’intricata nozione giuridica di “pertinenza” può portare le Entrate a mettere in dubbio il corretto inquadramento dell’edificio e, dunque, la corretta quantificazione del bonus fruito.

di Cristian Angeli - 06/06/2025

Il quadro è complesso

Ebbene, dalla definizione di “pertinenza” appena illustrata, la questione parrebbe semplice. Basta che il proprietario “voglia” costituire il vincolo e che il bene accessorio sia durevolmente strumentale al principale perché non vi siano dubbi sull’avvenuta costituzione, e quindi, nel caso dei bonus edilizi, sulla correttezza della “conta” delle unità e del plafond agevolabile. In realtà, non è così semplice. Innanzitutto perché, come si dirà, non esiste un “luogo” specifico in cui reperire l’elemento della volontà. I documenti deputati sarebbero gli atti notarili di acquisto degli immobili (dovendo giustificare la tassazione applicata) ma non sempre sono chiari sul punto o di facile lettura.

In più, i requisiti richiamati sono stati spesso approfonditi dalla giurisprudenza, che ne ha offerto un quadro più complesso e decisamente meno pacifico.

In tema di accertamento del vincolo pertinenziale, ad esempio, la Corte di Cassazione ha chiarito che debba di volta in volta essere verificata nei fatti la consistenza di “un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo ius edificandi e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile ad libitum” (sentenza n. 1301/2019).

Tradotto in parole più semplici, la durevolezza della destinazione pertinenziale del bene si evince proprio dal fatto che il bene non è suscettibile di possedere una diversa destinazione senza una radicale trasformazione.

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