Si può nominare come preposto un lavoratore con un solo anno di servizio? E un apprendista è automaticamente escluso dal ruolo oppure no? La nota del 14 luglio 2025, a firma dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e della Conferenza Regioni-Province Autonome, affronta un tema particolarmente delicato per le imprese e i tecnici della sicurezza: l’idoneità di lavoratori con limitata anzianità o con contratto di apprendistato a ricoprire il ruolo di preposto, figura cardine nei sistemi di prevenzione aziendale.
Nomina preposto: nessuna esclusione automatica per anzianità o contratto
L’INL parte da un presupposto essenziale: la normativa vigente non esclude in via generale né i lavoratori con 12 mesi di servizio né gli apprendisti dalla possibilità di essere nominati preposti.
Il Testo Unico Sicurezza Lavoro (d.lgs. n. 81/2008) infatti non prevede requisiti minimi di anzianità per i preposti (art. 18, co. 1, lett. b-bis), ma impone alcune condizioni generali:
- la definizione di preposto (art. 2, c. 1, lett. e), ovvero chi sovrintende l’attività lavorativa ed esercita poteri funzionali di iniziativa e controllo;
- gli obblighi del preposto (art. 19), consistenti in vigilanza, intervento in caso di comportamenti a rischio, segnalazione di carenze;
- la formazione specifica (art. 37, c. 7), che deve essere adeguata e aggiornata.
A questi si aggiungono i principi generali:
- art. 18, c. 1, lett. c) secondo cui l’affidamento dei compiti deve tener conto delle capacità e delle condizioni del lavoratore;
- art. 28, c. 1 ai sensi del quale anche la tipologia contrattuale deve essere considerata nella valutazione dei rischi.