Conclusioni operative
Per le imprese e i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, la nota dell’INL offre un chiaro orientamento:
- non esistono automatismi esclusivi basati su anzianità o contratto;
- la capacità effettiva di esercitare i poteri di vigilanza e intervento è il solo criterio valido;
- la nomina del preposto deve essere motivata e documentabile, anche nei casi “borderline” (apprendisti qualificati o neoassunti);
- è fondamentale garantire una formazione specifica e non meramente formale, tarata sul rischio reale dell’attività.
In conclusione, la nomina del preposto non è un atto formale, ma una scelta organizzativa di rilevanza strategica, che deve fondarsi su criteri oggettivi, adeguatamente documentati e coerenti con il livello di rischio e la complessità delle attività aziendali.