Le indicazioni sull'apprendistato
Il discorso si fa più sottile per gli apprendisti “già qualificati” per la mansione, ma che non hanno ancora completato il percorso triennale. Anche in questo caso, l’INL non pone divieti assoluti: la valutazione va fatta in concreto, tenendo conto:
- del possesso effettivo delle competenze e dei poteri di controllo;
- dell’esperienza maturata, anche se non ancora completato il percorso formativo triennale;
- della tipologia di attività svolta e il contesto operativo;
- della formazione specifica acquisita, che non deve essere solo formale.
Se l’apprendista è già capace di sovrintendere e intervenire con autonomia, può svolgere la funzione di preposto. Ma questa condizione non può essere solo dichiarata formalmente, va dimostrata nei fatti.
Il ruolo dell’organo di vigilanza
Infine, si precisa che l’INL, in fase di controllo, verificherà caso per caso che il soggetto incaricato:
- abbia ricevuto formazione sostanziale e non solo formale;
- sia consapevole dei propri compiti e responsabilità;
- eserciti concretamente una funzione di supervisione.
La verifica può comprendere anche colloqui informali con il preposto e i lavoratori, per accertare l’effettiva legittimità della nomina.