Prima casa e decadenza dai benefici: interviene la Cassazione
La responsabilità per la perdita dell’agevolazione grava su chi ha effettivamente beneficiato del regime di favore e su soggetti terzi formalmente estranei al contratto, se hanno partecipato concretamente all’atto di acquisto
La forma non salva dalla sostanza. È questo, in estrema sintesi, il principio riaffermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 6 maggio 2025, n. 11842, pronunciandosi sulla legittimità della richiesta di imposta aggiuntiva avanzata dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di due contribuenti, a seguito della decadenza dalle agevolazioni “prima casa”.
Una vicenda che ruota attorno alla figura del contratto a favore di terzo e alla sua effettiva portata nei rapporti con il fisco.
Agevolazioni prima casa: benefici e responsabilità dei terzi
Il contenzioso trae origine da un’operazione di permuta, con cui una contribuente aveva ceduto un terreno edificabile a una società immobiliare, ottenendo in cambio due appartamenti da costruire, da intestare direttamente ai figli. I due fratelli erano intervenuti nell’atto notarile, avevano accettato il trasferimento in proprio favore e, soprattutto, avevano richiesto l’applicazione delle agevolazioni “prima casa”.
I due avevano quindi alienato gli immobili senza rispettare il vincolo quinquennale previsto dalla normativa agevolativa e, senza acquistare un’altra abitazione principale entro l’anno successivo, condizione imprescindibile per evitare la decadenza dalle agevolazioni.
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate del meccanismo sanzionatorio previsto dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, del d.P.R. 131/1986, con la perdita del beneficio e l’applicazione dell’imposta in misura ordinaria, sanzioni e interessi.
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