Prima casa e decadenza dai benefici: interviene la Cassazione

La responsabilità per la perdita dell’agevolazione grava su chi ha effettivamente beneficiato del regime di favore e su soggetti terzi formalmente estranei al contratto, se hanno partecipato concretamente all’atto di acquisto

di Redazione tecnica - 12/06/2025

La Cassazione: chi accetta il beneficio ne assume anche l’onere

Secondo i contribuenti gli avvisi di liquidazione sarebbero stati illegittimi, in quanto sarebbero stati meri “terzi” beneficiari dell’effetto traslativo, ai sensi dell’art. 1411 c.c. Secondo la loro tesi, essendo la società l’effettiva parte venditrice del contratto, solo quest’ultima avrebbe dovuto rispondere del recupero dell’imposta.

Una ricostruzione che non ha convinto i giudici di merito, né quelli di legittimità: tanto la CTP quanto la CTR avevano già respinto l’eccezione, valorizzando un elemento dirimente: i due fratelli avevano partecipato attivamente al contratto, accettando l’intestazione degli immobili e sottoscrivendo le relative dichiarazioni per usufruire del regime agevolato. La loro presenza nell’atto esclude la configurabilità di una posizione di terzietà.

In particolare, “La figura del contratto a favore di terzo […] postula che il terzo sia rimasto estraneo al contratto stipulato da altri. […] Non è configurabile un contratto a favore di terzi […] nel caso in cui l'avente diritto alla prestazione non sia rimasto estraneo al contratto da altri stipulato in suo favore, bensì sia stato parte stipulante sostanziale del contratto fonte del suo diritto nei confronti dell'obbligato promittente”.

Sul punto la Corte di Cassazione ha quindi osservato che:

  • i giudici di merito avevano correttamente interpretato le clausole contrattuali;
  • i ricorrenti non erano affatto estranei, ma parte sostanziale dell’accordo.

A nulla vale, quindi, il richiamo alla figura del contratto a favore di terzo. Chi interviene in atto, accetta il trasferimento diretto del bene, presenta le dichiarazioni sostitutive e richiede personalmente le agevolazioni fiscali, non può sottrarsi agli obblighi connessi alla loro eventuale decadenza.

Il ricorso è stato quindi respinto confermando che la responsabilità per la perdita dell’agevolazione grava su chi ha effettivamente beneficiato del regime di favore e su soggetti terzi formalmente estranei al contratto, se questi ultimi hanno invece partecipato concretamente all’atto di acquisto.

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