Prima casa e decadenza dai benefici: interviene la Cassazione
La responsabilità per la perdita dell’agevolazione grava su chi ha effettivamente beneficiato del regime di favore e su soggetti terzi formalmente estranei al contratto, se hanno partecipato concretamente all’atto di acquisto
Nota II-bis: struttura e presupposti della decadenza
La Nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986 è il cuore della disciplina in materia di imposta di registro agevolata per l’acquisto della “prima casa”. Essa stabilisce che l’aliquota ridotta si applica a condizione che:
- l’immobile acquistato sia destinato ad abitazione principale entro 18 mesi;
- non si possiedano altri immobili acquistati con agevolazione “prima casa”;
- in caso di vendita entro cinque anni dall’acquisto, l’acquirente proceda, entro un anno, a un nuovo acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale.
La mancata osservanza di quest’ultima condizione determina la decadenza dall’agevolazione, con obbligo di restituzione delle imposte risparmiate, oltre sanzioni e interessi.
Ed è proprio su questo punto che si innesta la pronuncia della Suprema Corte.
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