Principio di rotazione e affidamento diretto: interviene il TAR

Il TAR Campania chiarisce i limiti applicativi del principio di rotazione negli affidamenti diretti sottosoglia, anche in presenza di avviso pubblico e soggetti formalmente distinti ma sostanzialmente collegati.

di Redazione tecnica - 14/05/2025

Il principio di rotazione

Il giudice amministrativo ha accolto il ricorso e chiarito che il principio di rotazione:

  1. Si applica agli affidamenti diretti: secondo quanto stabilito dall’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, il principio di rotazione trova applicazione in tutti gli affidamenti sottosoglia, inclusi quelli diretti, quando si tratta di commesse ricadenti nello stesso settore merceologico, categoria di opere o settore di servizi.
    L’unica deroga prevista – al comma 5 del medesimo articolo – riguarda le procedure negoziate senza bando (art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e)), a condizione che l’indagine di mercato sia stata condotta senza limitazioni al numero degli operatori economici da invitare.
    Nel caso esaminato, trattandosi di affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), tale deroga non poteva trovare applicazione, anche se la procedura era stata preceduta da un avviso pubblico aperto.
  2. Opera anche in assenza di perfetta identità tra i servizi: il TAR ha sottolineato che il principio di rotazione si applica non solo in caso di identità perfetta tra due affidamenti, ma anche quando essi rientrano nel medesimo settore merceologico.
    Il nuovo servizio di “advisory” e il precedente servizio di “risk assessment” sono stati ritenuti entrambi riconducibili all’ambito delle consulenze tecniche in materia assicurativa, per cui l’assegnazione al medesimo operatore ha integrato la violazione dell’art. 49, comma 2.
  3. Vale anche in presenza di “sostanziale identità soggettiva”: ulteriore elemento rilevante riguarda la soggettività dell’amministrazione. L’affidamento precedente era stato disposto dall’amministrazione regionale, mentre il nuovo incarico era stato affidato da una società in house della medesima Regione.
    Il TAR ha chiarito che la distinzione giuridica tra le due entità non è rilevante se esiste una sostanziale identità soggettiva, come nel caso di organismi in house soggetti al controllo analogo.
    In tal caso, gli affidamenti vanno considerati come riconducibili allo stesso centro decisionale e, quindi, il contraente uscente non può essere destinatario di un nuovo affidamento diretto per servizi rientranti nello stesso ambito.
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