Gravi illeciti professionali: le norme di riferimento
Il riferimento principale è l’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023:
- al comma 3, lett. b), viene qualificato come illecito professionale grave il comportamento dell’operatore che fornisce informazioni false o fuorvianti, anche per negligenza, idonee a influenzare la decisione della stazione appaltante;
- al comma 3, lett. h), n. 4, viene incluso tra gli illeciti professionali la pendenza di procedimenti penali per reati urbanistici (art. 44 d.P.R. 380/2001), rilevanti nelle gare aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- al comma 6, lett. h), sono elencati i mezzi di prova adeguati (condanne, decreti penali irrevocabili, provvedimenti cautelari, ecc.).
Il punto centrale è dunque il rapporto tra obbligo dichiarativo e rilevanza dei procedimenti penali pendenti.