La decisione del Consiglio di Stato
Sulla base di questi presupposti, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la correttezza dell’esclusione, in quanto:
- al momento della domanda di partecipazione sussistevano non solo i decreti di citazione a giudizio, ma anche un sequestro penale, misura cautelare rilevante ai sensi dell’art. 98, comma 6;
- l’operatore aveva quindi l’obbligo di dichiarare la pendenza dei procedimenti, indipendentemente dagli sviluppi successivi (revoca del sequestro o assoluzione);
- l’omissione dichiarativa non può essere giustificata come irrilevante o marginale: essa disvela un atteggiamento reticente o malizioso, di per sé incompatibile con il principio di fiducia che deve governare i rapporti con la stazione appaltante.
Il Collegio ha sottolineato che l’obbligo di trasparenza è funzionale a consentire all’amministrazione di esercitare la propria valutazione discrezionale sull’affidabilità del concorrente. Negare tali informazioni equivale a sottrarre all’amministrazione un potere valutativo che la legge le riserva.