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Programma triennale lavori: il mancato inserimento del project financing è impugnabile?

Il CGARS ribadisce che la programmazione non incide di per sé sulle posizioni dei privati e non genera obblighi per l’amministrazione, nemmeno nelle procedure di project financing

di Redazione tecnica - 30/11/2025

Quadro normativo di riferimento

Per comprendere la decisione del Consiglio, è utile ricordare che il programma triennale dei lavori pubblici è sempre stato considerato, prima con l’art. 21 del d.lgs. n, 50/2016 e oggi con l’art. 37 del d.lgs. n. 36/2023 e l’Allegato I.5, uno strumento di natura programmatoria e finanziaria, non già un atto immediatamente lesivo.

Come spiega lo stesso CGARS, «Si tratta di uno strumento avente una precipua connotazione finanziaria e natura programmatica, approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio».

Andando oltre il versante finanziario, secondo il principio contabile applicato alla programmazione di bilancio (allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011), il programma triennale serve a:

  • individuare priorità e azioni da intraprendere;
  • stimare tempi e durata degli adempimenti;
  • quantificare i fabbisogni finanziari.

Un aspetto particolarmente rilevante è il fatto che la programmazione non vincola l’amministrazione alla realizzazione dell’opera. Infatti, lo stesso principio contabile chiarisce che la previsione di un intervento «non obbliga l’ente locale alla realizzazione dell’opera».

Il Codice dei contratti pubblici mantiene questa impostazione: la programmazione è un presupposto, non un automatismo.

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