Le valutazioni del CGARS
Il cuore del parere sta nella qualificazione del programma triennale come atto non immediatamente lesivo, salvo casi eccezionali.
Il Consiglio spiega che «Il programma triennale, per il suo contenuto e le sue finalità, è normalmente inidoneo a incidere direttamente sulla posizione giuridica soggettiva dei singoli, a meno che non contenga specifiche previsioni immediatamente lesive»
E nel caso concreto non c’era alcuna previsione capace di produrre un effetto diretto sul ricorrente.
In relazione al project financing, il CGARS afferma che «In riferimento alle specifiche procedure di project financing, non solo il programma triennale non perde la sua natura programmatoria, ma […] la dichiarazione di pubblico interesse non obbliga l’amministrazione a dar corso alla procedura di gara per l'affidamento della concessione»
Ciò significa che l’inserimento dell’intervento nel programma non crea alcun diritto al privato promotore e che nemmeno la dichiarazione di pubblico interesse può vincolare l’amministrazione a procedere.
Le valutazioni di opportunità, quali eseguire il progetto, rinviarlo o non eseguirlo, restano nella discrezionalità dell’ente e sono insindacabili.
È una conferma della natura bifasica del project financing: la prima fase (dichiarazione di pubblico interesse) non attribuisce diritti, ma solo la possibilità di accedere eventualmente alla gara, se l’amministrazione decide di bandirla.
Il CGARS aggiunge che, anche volendo considerare il bando di gara, esso non era impugnabile in sede di ricorso straordinario in quanto l’art. 120 c.p.a. preclude la possibilità di impugnare gli atti delle procedure di affidamento con questo rimedio.