Proroga illegittima di una concessione: i rimedi previsti dal Codice Appalti
Richiamo di ANAC all’obbligo di forma scritta nei contratti della pubblica amministrazione e al ricorso alle misure compensative specificate all’art. 186 del Codice
La qualificazione giuridica dell’estensione: non proroga, ma nuovo affidamento illegittimo
Nel valutare la questione, ANAC ha anche ribadito l’obbligo di forma scritta nei contratti pubblici, non solo per la stipula ma anche per eventuali proroghe, rinnovi o modifiche sostanziali. Richiamando la Delibera n. 119/2023, nessun effetto può essere riconosciuto a comportamenti taciti o a gestioni “di fatto”, nemmeno se motivate da esigenze organizzative o da convenienza economica.
ANAC chiarisce che la prosecuzione del rapporto contrattuale oltre la scadenza e in assenza di titolo scritto non può essere inquadrata come proroga, né come rinnovo. Al contrario, essa si configura come un nuovo affidamento diretto di un servizio non solo diverso per oggetto e durata, ma soprattutto privo di procedura ad evidenza pubblica.
L’accettazione, da parte della stazione appaltante, di una proposta progettuale da parte dell’operatore già insediato non sana il vizio originario: anche in caso di contiguità fisica degli impianti, l’affidamento della gestione del nuovo lotto avrebbe dovuto avvenire nel rispetto delle regole del Codice. Per altro, il riferimento normativo richiamato (art. 19, co. 2-bis, Legge n. 109/94) è stato ritenuto inapplicabile nel caso concreto: la proroga, oltre a mancare di formalizzazione, non ha rispettato le condizioni previste e ha comportato modifiche sostanziali rispetto all’originario assetto, integrando un vero e proprio nuovo affidamento senza gara.
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