Proroga illegittima di una concessione: i rimedi previsti dal Codice Appalti
Richiamo di ANAC all’obbligo di forma scritta nei contratti della pubblica amministrazione e al ricorso alle misure compensative specificate all’art. 186 del Codice
Il rimedio: le misure compensative previste dal Codice Appalti
Di fronte all’impossibilità (o inopportunità) di rimuovere in via demolitoria l’intero assetto, ANAC individua come strada percorribile quella delineata dall’art. 186 del d.lgs. n. 36/2023, rubricato "Affidamenti dei concessionari" , disponendo al comma 2 che:
" I titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici, ad esclusione di quelli disciplinati dal Libro III, già in essere alla data di entrata in vigore del codice, di importo pari o superiore alle soglia di rilevanza europea, e non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o della proroga, affidano mediante procedura ad evidenza pubblica una quota tra il 50 per cento e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dal concedente e dal concessionario; l'ente concedente tiene conto delle dimensioni economiche e dei caratteri dell'impresa, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata residua, del suo oggetto, del suo valore economico e dell'entità degli investimenti effettuati. L'affidamento avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, con la previsione di clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità"
La norma, applicabile anche alle concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, prevede l’obbligo per il concessionario di esternalizzare mediante gara pubblica tra il 50 e il 60% dei contratti di lavori, servizi e forniture, in misura proporzionale al valore e alla durata della concessione.
In alternativa, qualora l’attività risulti “indivisibile”, il comma 3 consente la corresponsione all’ente concedente di una somma pari al 5-10% degli utili previsti dal piano economico-finanziario, sulla base di parametri precisi (epoca di assegnazione, valore economico, entità degli investimenti, ecc.):
"3. In caso di comprovata indivisibilità delle prestazioni di servizi dedotte in concessione, in sostituzione dell'obbligo di esternalizzazione di cui al comma 2, il concessionario corrisponde all'ente concedente un importo compreso tra il minimo del 5 per cento ed il massimo del 10 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, tenendo conto dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto, del suo valore economico e dell'entità degli investimenti".
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