Quote di partecipazione RTI: possono essere modificate?
La SA può autorizzare le modifiche soggettive in un RTI affidatario di un appalto? ANAC interviene su uno degli aspetti più complessi nella disciplina dei contratti pubblici
Sostituzione della mandante con mandataria
Quanto alla modifica dell’assetto del RTI affidatario, con sostituzione della mandante nel ruolo di mandataria, ANAC ha richiamato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2021, la quale, sottolineando il principio della tendenziale immodificabilità soggettiva dell’operatore economico partecipante alla gara in forma di RTI, sancito dall’art. 48, comma 9, del d. lgs. n. 50 del 2016 - ha affermato che:
- la sostituzione meramente interna del mandatario o del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese con un altro soggetto del raggruppamento stesso in possesso dei requisiti, è permessa nella fase di gara, e solo nelle ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione o, qualora si tratti di imprenditore individuale, di morte, interdizione, inabilitazione o anche liquidazione giudiziale o, più in generale, per esigenze riorganizzative dello stesso raggruppamento temporaneo di imprese, a meno che queste esigenze non siano finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara;
- l’evento che conduce alla sostituzione meramente interna, ammessa in questi limiti, deve essere portato dal raggruppamento a conoscenza della stazione appaltante, laddove questa non ne abbia già avuto o acquisito notizia, per consentirle, secondo un principio di c.d. sostituibilità procedimentalizzata a tutela della trasparenza e della concorrenza, di assegnare al raggruppamento un congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno tale da poter riprendere correttamente, e rapidamente, la propria partecipazione alla gara o la prosecuzione del rapporto contrattuale.
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