Quote di partecipazione RTI: possono essere modificate?

La SA può autorizzare le modifiche soggettive in un RTI affidatario di un appalto? ANAC interviene su uno degli aspetti più complessi nella disciplina dei contratti pubblici

di Redazione tecnica - 06/06/2025

Le conclusioni di ANAC

Sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale e della sua armonizzazione con quella dell'Unione, ANAC conclude che:

  • la facoltà di individuare liberamente la quota di partecipazione al raggruppamento e quella di disporre la modifica interna della quota di esecuzione dei lavori trovano, quale limite invalicabile, la necessaria concordia tra le quote di partecipazione e di esecuzione e i requisiti di qualificazione posseduti dal singolo operatore, non potendo il singolo consorziato assumere una quota di esecuzione dei lavori in misura superiore alla qualificazione posseduta;
  • va rimessa alla stazione appaltante ogni valutazione in ordine all’eventuale autorizzazione delle modifiche proposte dal RTI affidatario dell’appalto, anche sulla base delle previsioni del bando di gara e fermo restando il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese in RTI deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna impresa, nei termini in precedenza indicati.
  • in riferimento alle modifiche dell’assetto interno al raggruppamento stesso, esse sono permesse purché non finalizzate ad eludere l’applicazione del Codice e previa verifica, da parte della stazione appaltante, dei requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese del RTI in relazione alle prestazioni da eseguire.
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