Responsabilità del direttore dei lavori: nuovo intervento della Cassazione
Direzione ed esecuzione lavori e opere non collaudabili: la Cassazione chiarisce quando scatta la responsabilità tecnica e le condizioni per l’esonero del direttore lavori.
La responsabilità dell’appaltatore
Nel respingere la difesa dell’impresa (e dei suoi eredi), la Corte ha ribadito un altro principio consolidato: l’appaltatore, pur non essendo tenuto a verificare ogni dettaglio progettuale, non può sottrarsi alla responsabilità se esegue passivamente direttive palesemente errate o inattuabili.
Secondo gli ermellini:
- l’appaltatore ha l’obbligo di verificare, nei limiti della sua competenza tecnica, la congruità delle indicazioni progettuali;
- se riscontra anomalie, deve esprimere formale dissenso, conservando prova documentale;
- solo in caso di dissenso espresso e inascoltato può configurarsi una responsabilità prevalente della stazione appaltante o del direttore lavori (teoria del nudus minister), che però non può mai essere invocata implicitamente o genericamente.
Nel caso esaminato, l’appaltatore ha eseguito le opere senza contestazioni, benché il progetto presentasse carenze tali da compromettere la collaudabilità dell’intervento. Di conseguenza, è stato ritenuto responsabile in solido con il direttore dei lavori per il danno arrecato all’Amministrazione.
Documenti Allegati
Ordinanza Corte di Cassazione 2 maggio 2025, n. 11592IL NOTIZIOMETRO