Responsabilità del direttore dei lavori: nuovo intervento della Cassazione

Direzione ed esecuzione lavori e opere non collaudabili: la Cassazione chiarisce quando scatta la responsabilità tecnica e le condizioni per l’esonero del direttore lavori.

di Gianluca Oreto - 15/05/2025

La responsabilità dell’appaltatore

Nel respingere la difesa dell’impresa (e dei suoi eredi), la Corte ha ribadito un altro principio consolidato: l’appaltatore, pur non essendo tenuto a verificare ogni dettaglio progettuale, non può sottrarsi alla responsabilità se esegue passivamente direttive palesemente errate o inattuabili.

Secondo gli ermellini:

  • l’appaltatore ha l’obbligo di verificare, nei limiti della sua competenza tecnica, la congruità delle indicazioni progettuali;
  • se riscontra anomalie, deve esprimere formale dissenso, conservando prova documentale;
  • solo in caso di dissenso espresso e inascoltato può configurarsi una responsabilità prevalente della stazione appaltante o del direttore lavori (teoria del nudus minister), che però non può mai essere invocata implicitamente o genericamente.

Nel caso esaminato, l’appaltatore ha eseguito le opere senza contestazioni, benché il progetto presentasse carenze tali da compromettere la collaudabilità dell’intervento. Di conseguenza, è stato ritenuto responsabile in solido con il direttore dei lavori per il danno arrecato all’Amministrazione.

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