Responsabilità del direttore dei lavori: nuovo intervento della Cassazione

Direzione ed esecuzione lavori e opere non collaudabili: la Cassazione chiarisce quando scatta la responsabilità tecnica e le condizioni per l’esonero del direttore lavori.

di Gianluca Oreto - 15/05/2025

Conclusioni

La pronuncia della Cassazione richiama con forza l’attenzione su un principio fondamentale dell’attività edilizia, in particolare nei lavori pubblici: la responsabilità per la cattiva esecuzione dell’opera non può essere facilmente scaricata da un soggetto all’altro.

Il direttore dei lavori è chiamato a un controllo attivo, continuo e documentato sull’esecuzione, non potendo limitarsi a un ruolo meramente formale. In presenza di difformità o gravi carenze tecniche, non solo deve segnalarle, ma – se necessario – rinunciare all’incarico per evitare di diventarne corresponsabile.

L’appaltatore, a sua volta, non può invocare l’ignoranza o la fedeltà alle direttive altrui per giustificare un’esecuzione non conforme. La sua responsabilità resta pienamente operante, salvo che provi di aver espresso un dissenso formale e motivato rispetto alle indicazioni ricevute, con documentazione idonea a dimostrare di aver agito sotto vincolo e senza colpa.

Il principio che emerge è chiaro: non è ammesso un esecutore cieco, né un controllore silente. Il cantiere è un luogo di cooperazione, ma anche di responsabilità distinte e autonome. Solo il rispetto rigoroso degli obblighi professionali – progettuali, esecutivi e di vigilanza – garantisce la tenuta tecnico-giuridica dell’intervento. In caso contrario, il rischio di gravi conseguenze civili (e talvolta penali) è tutt’altro che remoto.

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