È possibile nominare un unico RUP per tutte le gare bandite in un anno? Come va interpretato il principio di unicità del RUP nei casi in cui le procedure di gara siano tra loro omogenee o collegate? E quali sono i margini di discrezionalità per le stazioni appaltanti nella nomina del RUP ai sensi dell’art. 15 del nuovo Codice?
RUP unico per più gare d’appalto: il parere del MIT
A rispondere a queste domande è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 3555 del 23 giugno 2025, che ha chiarito il perimetro applicativo dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Il quesito posto al MIT riguarda una prassi potenziale che molte stazioni appaltanti vorrebbero adottare per semplificare le attività di gestione delle gare. Nello specifico:
“Si chiede se sia possibile per una stazione appaltante poter nominare un unico RUP per tutte le gare di appalto bandite nel corso di un intero anno, oppure se sia necessaria la nomina di un RUP specifico per ciascun appalto o procedura di gara, indipendentemente dal fatto che le gare siano svolte nello stesso periodo di tempo”.
Il quesito è andato oltre fornendo una possibile soluzione:
“Ad avviso dello scrivente si dovrebbe nominare un RUP per ciascun procedimento e non in forma annuale, tuttavia se le gare si riferiscono a procedimenti legati tra loro (ad esempio per appalti omogenei o in settori connessi), la stazione appaltante potrebbe decidere di nominare lo stesso RUP per più gare purché rispetti la specificità di ciascun procedimento”.