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RUP unico per più gare d’appalto? Il MIT chiarisce i limiti dell’art. 15 del Codice Appalti

Con il parere n. 3555/2025, il MIT ribadisce la necessità di una nomina formale per ciascun intervento: il principio dell’unicità del RUP va rispettato caso per caso

di Redazione tecnica - 06/08/2025

Il quadro normativo di riferimento

Il Codice dei contratti pubblici, all’art. 15, comma 1, prevede espressamente che:

Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice”.

Il successivo comma 4 dispone:

Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”.

Dal tenore della norma emerge chiaramente il legame diretto tra intervento pubblico, procedura soggetta al codice e nomina del RUP. Ciò comporta l’obbligo di un atto formale di nomina per ogni singola gara, in quanto ciascun procedimento ha caratteristiche e responsabilità specifiche.

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