Il quadro normativo di riferimento
Il Codice dei contratti pubblici, all’art. 15, comma 1, prevede espressamente che:
“Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice”.
Il successivo comma 4 dispone:
“Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”.
Dal tenore della norma emerge chiaramente il legame diretto tra intervento pubblico, procedura soggetta al codice e nomina del RUP. Ciò comporta l’obbligo di un atto formale di nomina per ogni singola gara, in quanto ciascun procedimento ha caratteristiche e responsabilità specifiche.