Il parere del MIT: il principio dell’unicità per ciascuna procedura
Il Supporto giuridico del MIT ha chiarito che il principio dell’unicità del RUP va letto in stretta aderenza al tenore letterale dell’art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.
L’uso dell’espressione “ciascuna procedura” non lascia spazio a interpretazioni alternative: per ogni singolo appalto soggetto al Codice è richiesta una nomina specifica del RUP, effettuata nel momento esatto in cui si avvia l’intervento. Ne consegue che non è legittimo designare un unico RUP “annuale” per più gare, nemmeno nel caso in cui siano previste nello stesso arco temporale o risultino omogenee per oggetto o finalità.
Il MIT estende questa conclusione anche ai casi in cui le procedure siano connesse tra loro o riguardino settori affini: resta comunque necessario che ogni gara abbia un proprio atto di nomina, che identifichi formalmente l’intervento e la correlata assunzione di responsabilità da parte del RUP.
L’obbligo non è legato alla persona fisica del RUP, bensì alla procedura: ciò implica che lo stesso soggetto possa essere nominato per più gare, ma solo a seguito di una valutazione caso per caso della compatibilità degli incarichi, della disponibilità di tempo e risorse, nonché della coerenza tra profilo professionale e complessità delle gare da seguire.
La ratio della disposizione è duplice:
- garantire trasparenza e tracciabilità dell’azione amministrativa fin dal primo atto;
- assicurare che il RUP possa esercitare in modo effettivo le proprie funzioni su ciascuna procedura, senza dispersioni di responsabilità o sovrapposizioni operative.
Il chiarimento del MIT, dunque, rafforza l’idea di un modello organizzativo puntuale, in cui il presidio tecnico-amministrativo del RUP viene attivato in modo specifico e diretto su ogni singolo appalto, senza automatismi o assegnazioni generalizzate.