SA non qualificata per l'importo dell'appalto: gara da annullare

La stazione appaltante priva della qualifica adeguata non può bandire gare sopra la soglia consentita dall'art. 63 del Codice dei Contratti Pubblici

di Redazione tecnica - 04/06/2025

Cosa accade quando una stazione appaltante avvia una procedura senza avere i requisiti minimi previsti dal sistema di qualificazione? L'eventuale affidamento è legittimo o l'annullamento in autotutela è la giusta strada da seguire?

A ribadire la centralità del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle CUC nel nuovo Codice dei Contratti è il TAR Sicilia, con la sentenza del 29 maggio 2025, n. 1198, con la quale è stato respinto il ricorso proposto da un operatore economico contro l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione provvisoria a suo favore, adottato per carenza di legittimazione della CUC e per una violazione delle regole procedurali sul numero minimo di inviti.

Qualificazione stazioni appaltanti: occhio all'importo dell'appalto

La questione ruota attorno a una procedura negoziata senza bando, indetta ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023per l’affidamento di un Accordo quadro per lavori di importo superiore a 500mila euro e che era stata annullata in autotutela dall’Amministrazione, perché priva della qualificazione intermedia di secondo livello, come prevista dall’art. 63 e dall’allegato II.4 del Codice dei contratti.

Sul punto, la stessa amministrazione ha ammesso che la proroga sulla qualificazione autorizzata dalla circolare MIT del 12 luglio 2023 riguardava unicamente i lavori finanziati con fondi PNRR, circostanza non ricorrente nel caso di specie.

In aggiunta, è emersa la mancata trasmissione dell’invito a uno degli operatori economici estratti tramite sorteggio, in violazione del numero minimo prescritto dalla norma per l’attivazione della procedura negoziata (almeno 10 inviti).

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