SA non qualificata per l'importo dell'appalto: gara da annullare
La stazione appaltante priva della qualifica adeguata non può bandire gare sopra la soglia consentita dall'art. 63 del Codice dei Contratti Pubblici
Cosa accade quando una stazione appaltante avvia una procedura senza avere i requisiti minimi previsti dal sistema di qualificazione? L'eventuale affidamento è legittimo o l'annullamento in autotutela è la giusta strada da seguire?
A ribadire la centralità del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle CUC nel nuovo Codice dei Contratti è il TAR Sicilia, con la sentenza del 29 maggio 2025, n. 1198, con la quale è stato respinto il ricorso proposto da un operatore economico contro l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione provvisoria a suo favore, adottato per carenza di legittimazione della CUC e per una violazione delle regole procedurali sul numero minimo di inviti.
Qualificazione stazioni appaltanti: occhio all'importo dell'appalto
La questione ruota attorno a una procedura negoziata senza bando, indetta ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023per l’affidamento di un Accordo quadro per lavori di importo superiore a 500mila euro e che era stata annullata in autotutela dall’Amministrazione, perché priva della qualificazione intermedia di secondo livello, come prevista dall’art. 63 e dall’allegato II.4 del Codice dei contratti.
Sul punto, la stessa amministrazione ha ammesso che la proroga sulla qualificazione autorizzata dalla circolare MIT del 12 luglio 2023 riguardava unicamente i lavori finanziati con fondi PNRR, circostanza non ricorrente nel caso di specie.
In aggiunta, è emersa la mancata trasmissione dell’invito a uno degli operatori economici estratti tramite sorteggio, in violazione del numero minimo prescritto dalla norma per l’attivazione della procedura negoziata (almeno 10 inviti).
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO