SA non qualificata per l'importo dell'appalto: gara da annullare
La stazione appaltante priva della qualifica adeguata non può bandire gare sopra la soglia consentita dall'art. 63 del Codice dei Contratti Pubblici
Sistema di qualificazione delle SA: le previsioni del Codice Appalti
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 62, comma 1 del d.Lgs. n. 36/2023, come sostituito dall’art. 25, comma 1, lett. a) del d.Lgs. n. 209/2024, “Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori"
Il successivo comma 2 dispone che per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 e che ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.
In particolare l’art. 63 dispone che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori.
Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco.
La qualificazione per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione si articola in tre fasce di importo:
- qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;
- qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;
- qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.
Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori devono appoggiarsi a SA o CUC qualificate per i livelli superiori.
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