SA non qualificata per l'importo dell'appalto: gara da annullare
La stazione appaltante priva della qualifica adeguata non può bandire gare sopra la soglia consentita dall'art. 63 del Codice dei Contratti Pubblici
La centralità del sistema di qualificazione
Tenendo conto di quanto disposto dagli artt. 62 e 63 del Codice, dato che i lavori erano di importo superiore alla soglia di 500mila euro, motivo per cui sarebbe stata necessaria la qualificazione corrispondente, l’amministrazione ha quindi annullato in autotutela l’aggiudicazione e tutti gli atti relativi alla procedura, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, di cui il principio del risultato, sancito dall’art. 1 del Codice dei contratti pubblici, rappresenta l’espressione più compiuta nell’ambito degli appalti.
L’obiettivo dichiarato è duplice:
- ristabilire la legittimità dell’azione amministrativa compromessa da una gara indetta da soggetto privo di qualifica;
- evitare un affidamento inficiato da un vizio di origine, che renderebbe l’intera procedura insostenibile sotto il profilo della legalità.
Un operato pienamente condiviso dal TAR, sottolineando come il principio di legalità rappresenti un valore preminente, non suscettibile di essere bilanciato in modo prevalente con l’interesse privato all’aggiudicazione. L’amministrazione non era tenuta a dimostrare uno specifico vantaggio economico legato all’annullamento, essendo sufficiente il riscontro dell’illegittimità originaria dell’atto e dell’inidoneità soggettiva dell’ente ad operare in quella fascia di importo.
Spiega in proposito il giudice amministrativo che il sistema delineato dal nuovo Codice dei contratti pubblici punta in maniera esplicita a responsabilizzare le stazioni appaltanti, imponendo che le funzioni contrattuali siano esercitate esclusivamente da soggetti dotati di adeguata qualificazione, parametrata all’oggetto e alla complessità delle procedure da gestire. La proroga transitoria riconosciuta per i lavori PNRR non può essere estesa ad altri ambiti.
Ne consegue che la CUC priva della qualificazione intermedia non poteva attivare una procedura negoziata per importi superiori a 500mila euro, rendendo viziata in radice l’intera attività. A ciò si aggiunge il rilievo secondo cui la mancata trasmissione dell’invito ad uno degli operatori sorteggiati ha compromesso l’imparzialità e l’effettività della concorrenza, incidendo ulteriormente sulla legittimità della gara.
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