Quadro normativo di riferimento
Per comprendere la portata del nuovo parere, bisogna inserire il tema nel contesto in cui è maturato.
Nel triennio successivo alla pandemia, il forte aumento dei prezzi dei materiali aveva reso indispensabile un intervento normativo energico. Prima con la compensazione straordinaria dell’art. 1-septies del D.L. n. 73/2021; poi con l’art. 26 del D.L. n. 50/2022, che ha introdotto gli adeguamenti e i SAL Bis.
In quella fase, l’obiettivo era chiaro: evitare che i lavori si fermassero.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), il legislatore ha compreso la necessità di regolamentare la revisione dei prezzi non più come uno strumento eccezionale.
L’art. 60 del nuovo Codice degli appalti ha reso obbligatoria la clausola revisionale, mentre l’Allegato II.2-bis ha definito criteri oggettivi e modalità operative.
Da qui il primo passaggio decisivo: se la revisione dei prezzi è strutturale, anche i maggiori importi riconosciuti devono essere considerati parte integrante del valore dell’opera.
Il quadro è completato dal Comunicato del Presidente ANAC del 30 gennaio 2025, secondo il quale:
- i meccanismi revisionale e compensativo servono a salvaguardare l’equilibrio contrattuale;
- non valorizzare i maggiori importi nei CEL significherebbe penalizzare l’impresa nella SOA;
- le somme vanno inserite nel quadro 4.3 e riportate nei quadri 6.2 e 6.3.
Una lettura che supera in modo chiaro la logica emergenziale alla base del precedente Parere MIT n. 1497/2022.