La proposta di legge
Ricordiamo che, come riportato nella relazione illustrativa, la proposta di legge è nata per risolvere il contrasto, generatosi nella giurisprudenza amministrativa, circa la corretta interpretazione dell'articolo 41-quinquies, sesto comma, della Legge urbanistica (L. 1150/1942) che individua i limiti di volumi e altezze delle costruzioni nell'ambito del territorio comunale:
- secondo l'orientamento restrittivo, più risalente, il divieto di realizzazione di interventi eccedenti i citati limiti quantitativi in assenza del piano attuativo esteso all'intera zona, si applica anche nelle ipotesi di ricostruzione di fabbricati da eseguire in zone già urbanizzate;
- l'orientamento più recente ed espansivo, interpreta la disposizione nel senso di prevedere l'approvazione del piano particolareggiato o di lottizzazione solo in presenza di aree non urbanizzate, che quindi richiedono una pianificazione attuativa finalizzata a un loro armonico e ordinato sviluppo.
La pdl intende di risolvere il contrasto interpretativo in senso favorevole all'orientamento estensivo,con l'obiettivo di considerare conformi alla disciplina urbanistica, nel rispetto di determinate condizioni, gli interventi realizzati o assentiti, fino alla data di entrata in vigore della disciplina di riordino del settore, non preceduti dall'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata.