La sanatoria paesaggistica: presupposti e limiti
La sanatoria paesaggistica (o accertamento di compatibilità paesaggistica postumo) è un istituto previsto dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che consente, in via eccezionale, di regolarizzare a posteriori determinati interventi eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, purché sussistano precisi requisiti di legge.
Quando è ammessa
Ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a) del Codice, l’autorità amministrativa può accertare la compatibilità paesaggistica esclusivamente nei casi in cui i lavori non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.
In altri termini, la sanatoria paesaggistica è possibile solo per interventi minori, privi di rilevanza volumetrica, che non abbiano modificato significativamente l’assetto paesaggistico originario.
Quando è esclusa
È invece sempre esclusa quando:
- viene realizzata nuova volumetria (anche interrata o “tecnica”);
- vi è aumento di superficie utile;
- l’intervento comporta alterazioni incompatibili con i valori tutelati.
La giurisprudenza è ferma nel ritenere irrilevante la natura del volume: tecnico o abitativo, visibile o meno, non fa differenza. La sola presenza di nuovo volume impedisce l’accesso alla regolarizzazione postuma.
Differenze con la sanatoria edilizia
La sanatoria paesaggistica è un procedimento autonomo, aggiuntivo, e riguarda solo l’aspetto paesaggistico dell’intervento, non quello edilizio-urbanistico e non va confusa con:
- l’accertamento di conformità edilizio ex art. 36 del d.P.R. 380/2001;
- la SCIA in sanatoria ex art. 37 del medesimo decreto;
- le leggi sul condono edilizio (es. L. n. 47/1985).