Sanatoria paesaggistica: il TAR interviene sugli aumenti volumetrici

Confermato l’obbligo di autorizzazione paesaggistica per gli interventi che comportano aumento di volume: esclusa ogni possibilità di sanatoria postuma ai sensi dell’art. 167 del Codice dei beni culturali

di Redazione tecnica - 15/07/2025

La sanatoria paesaggistica: presupposti e limiti

La sanatoria paesaggistica (o accertamento di compatibilità paesaggistica postumo) è un istituto previsto dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che consente, in via eccezionale, di regolarizzare a posteriori determinati interventi eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, purché sussistano precisi requisiti di legge.

Quando è ammessa

Ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a) del Codice, l’autorità amministrativa può accertare la compatibilità paesaggistica esclusivamente nei casi in cui i lavori non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.

In altri termini, la sanatoria paesaggistica è possibile solo per interventi minoriprivi di rilevanza volumetrica, che non abbiano modificato significativamente l’assetto paesaggistico originario.

Quando è esclusa

È invece sempre esclusa quando:

  • viene realizzata nuova volumetria (anche interrata o “tecnica”);
  • vi è aumento di superficie utile;
  • l’intervento comporta alterazioni incompatibili con i valori tutelati.

La giurisprudenza è ferma nel ritenere irrilevante la natura del volume: tecnico o abitativo, visibile o meno, non fa differenza. La sola presenza di nuovo volume impedisce l’accesso alla regolarizzazione postuma.

Differenze con la sanatoria edilizia

La sanatoria paesaggistica è un procedimento autonomoaggiuntivo, e riguarda solo l’aspetto paesaggistico dell’intervento, non quello edilizio-urbanistico e non va confusa con:

  • l’accertamento di conformità edilizio ex art. 36 del d.P.R. 380/2001;
  • la SCIA in sanatoria ex art. 37 del medesimo decreto;
  • le leggi sul condono edilizio (es. L. n. 47/1985).
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