SCIA edilizia inefficace e poteri dell’Amministrazione: i limiti temporali all’autotutela
La SCIA edilizia non produce effetti in presenza di gravi difformità o dichiarazioni false: il Consiglio di Stato chiarisce tempi e limiti per l’esercizio dei poteri repressivi dell’Amministrazione.
Cosa succede quando una SCIA edilizia risulta difforme rispetto ai titoli abilitativi precedenti? L’Amministrazione può intervenire anche dopo i trenta giorni previsti dal Testo Unico Edilizia? E in che termini può esercitare i poteri di autotutela in presenza di asseverazioni non veritiere?
SCIA e autotutela edilizia: il Consiglio di Stato delinea i confini normativi
A fornire risposte operative su questi interrogativi è la sentenza del Consiglio di Stato n. 2807 del 2 aprile 2025, che conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di controllo sugli interventi edilizi dichiarati tramite SCIA, soprattutto in presenza di dichiarazioni tecniche non veritiere.
Nel caso di specie, il contenzioso trae origine dal diniego opposto dal Comune alla SCIA in sanatoria per un capannone, oggetto di precedente concessione edilizia del 1984. Secondo l’Amministrazione, le opere realizzate risultavano difformi rispetto al titolo originario, trasformando un “parcheggio coperto aperto su tutti i lati” in un vero e proprio locale chiuso e tramezzato, con rilevanza urbanistica e volumetrica.
I ricorrenti, richiamando gli artt. 23, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e gli artt. 21-quinquies e 21-nonies della Legge n. 241/1990, sostenevano l’illegittimità del provvedimento, adottato oltre il termine decadenziale di 30 giorni e privo di adeguata motivazione sull’interesse pubblico tutelato.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 2 aprile 2025, n. 2807IL NOTIZIOMETRO