Sconto in fattura con SAL inferiore al 30%: come rimediare?

Implicazioni tecniche, fiscali e professionali nel caso di SAL Superbonus sottosoglia

di Cristian Angeli - 03/06/2025

Sono stato nominato consulente tecnico di parte (CTP) in un contenzioso inerente a una pratica di Super Sismabonus tra un’impresa e un condominio. Nel corso dell’incarico mi sono accorto che è stato emesso un SAL inferiore al 30% (precisamente 28%) e, sulla base di esso, è stato effettuato lo sconto in fattura da parte dell’impresa. Come fare per rimediare e quali sono le possibili conseguenze per il condominio?

L’esperto risponde

Nel caso descritto, l’impresa ha operato lo sconto in fattura in presenza di un SAL inferiore al 30%, in violazione di quanto previsto dal comma 1-bis dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 che recita: “L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento”.

Lo stesso riferimento normativo è richiamato anche dal D.M. Infrastrutture 28 febbraio 2017, n. 58, modificato dal D.M. n. 329/2020: “Al fine di usufruire dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 […] il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori, di seguito SAL, con le modalità di cui al medesimo comma […] Il deposito dei SAL avviene con le modalità di cui al comma 5, al completamento dell’intervento contestualmente all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori […]”.

Tale situazione comporta conseguenze rilevanti non solo sul piano tecnico e fiscale, ma anche sotto il profilo delle responsabilità professionali, che potrebbero essere contestate sia al tecnico che ha emesso il SAL non conforme, sia al fiscalista che ha rilasciato il visto di conformità in assenza dei requisiti di legge.

Ad oggi, non risultano chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate sul tema. Tuttavia, considerato che il SAL non ha raggiunto la soglia minima richiesta per legge, il credito generato potrebbe rientrare nella categoria di quelli “inesistenti” – e non solo “non spettanti” – comportando sanzioni più gravi e una finestra di accertamento più ampia.

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