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Crediti non spettanti vs. crediti inesistenti
La riforma fiscale del 2024 (D.Lgs. n. 74/2000, art. 1, comma 1, lett. g-quater e g-quinquies) ha chiarito la distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti.
Sono crediti inesistenti quelli caratterizzati da:
- mancanza, totale o parziale, dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla normativa;
- utilizzo basato su rappresentazioni fraudolente (falsi documenti, simulazioni, artifici).
Sono crediti non spettanti quelli che derivano da:
- utilizzo in violazione delle modalità previste;
- fondati su fatti non idonei a integrare i presupposti del credito;
- difetti negli adempimenti amministrativi essenziali.
Per quanto riguarda la disciplina transitoria, la nuova normativa si applica solo alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Fino a tale data, restano valide le sanzioni più severe previste dalla normativa precedente.
Fattispecie |
Sanzione fino al 31.8.2024 |
Sanzione dal 1.9.2024 |
Utilizzo in compensazione di crediti non spettanti |
30% del credito utilizzato |
25% del credito utilizzato |
Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti |
dal 100% al 200% del credito utilizzato |
70% del credito utilizzato da 105% al 140% del credito utilizzato se i requisiti del credito sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici |
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